Art. 15.

      1. L'ufficiale giudiziario, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo a sua domanda prima del compimento del settantesimo anno di età, può essere riammesso in servizio, sentito il parere della commissione di vigilanza e di disciplina prevista dall'articolo 49 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente

 

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della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
      2. L'ufficiale giudiziario riammesso in servizio è collocato nella graduatoria di anzianità al posto che gli compete avuto riguardo agli anni di servizio prestato anteriormente.
      3. La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto nella pianta organica di cui all'articolo 16 e non può avere luogo se la cessazione avvenne in applicazione di norme di carattere transitorio o speciale.